(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
          della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita ed oggetto
 
  1.  La  Regione  Lazio, in attuazione dei principi costituzionali e
del proprio Statuto, al fine di concorrere alla realizzazione  di  un
organico  sistema  di  sicurezza sociale volto a garantire il pieno e
libero sviluppo della persona e  delle  comunita',  con  la  presente
legge   detta   norme   per  il  riordino,  la  riqualificazione,  la
programmazione  e  la  gestione  dei  servizi  e   degli   interventi
socio-assistenziali nell'ambito territoriale regionale.
  2. In particolare, la presente legge disciplina:
   a)  la  programmazione  e  l'organizzazione  dei  servizi  e degli
interventi socio-assistenziali nella regione, nonche' le modalita' di
coordinamento per l'integrazione  con  i  servizi  e  gli  interventi
sanitari, educativo-scolastici e sportivi;
   b)  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  rientranti nella
materia "beneficenza pubblica" di cui all'art. 117,  comma  1,  della
Costituzione e comprendenti:
    1)  le  funzioni gia' di competenza degli enti locali in forza di
disposizioni di leggi antecedenti il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    2)  le  funzioni  trasferite  ai comuni ed alle province ai sensi
degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616 del 1977;
    3) le funzioni gia' trasferite alla Regione ed agli  enti  locali
ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
    4)  le  funzioni  relative  all'autorizzazione  ed alla vigilanza
sulle istituzioni pubbliche  e  private  e  sulle  organizzazioni  di
volontariato che operano nell'area socio-assistenziale;
    5)  ogni  altra  funzione  in  materia attribuita con leggi dello
Stato alla regione ed agli enti locali.
  3. L'esercizio delle funzioni  socio-assistenzali  attribuite  alla
regione  ed  agli  enti locali dagli articoli 113, comma 1, e 114 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
disciplinato  dalla  normativa  regionale  in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.